Nel procedimento disciplinare, come nel giudizio civile ex art. 345 c.p.c, i mezzi di prova orale dedotti dal ricorrente in sede di ricorso, non possono essere ammessi se non nell’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; infatti il potere istruttorio del giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. (Nella specie il professionista in primo grado non aveva prodotto prove a discolpa ed anzi in sede penale aveva preferito la via della rimessione di querela, effettuando il pagamento di quanto dovuto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 4 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 04 Dicembre 1993 (sospensione)
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