Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancato esperimento tentativo di conciliazione – Illegittimità – Esclusione.

Secondo il costante insegnamento del CNF, il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 28 novembre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 3 luglio 2008, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 03 Luglio 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 28 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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