L’avvocato che ometta di fornire chiarimenti al C.d.O. pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il Consiglio di appartenenza, e pertanto va sanzionato ove possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 ottobre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 18 luglio 2011, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 18 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 10 Ottobre 2008
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