Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata risposta richiesta chiarimenti CdO – Violazione obbligo collaborazione – Sussistenza

L’avvocato che ometta di fornire i chiarimenti al Consiglio dell’Ordine pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo dei principi di solidarietà e collaborazione con il C.d.O., in ossequio ai quali il professionista è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dai competenti organi nell’attuazione delle proprie finalità istituzionali.
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo in ogni caso tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento ex art. 24, I can. c.d.f.). Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, la mancata ottemperanza alla richiesta di chiarimenti in relazione all’esposto presentato da un collega si sostanzi in un comportamento non giustificato da esigenze di difesa, intervenendo in un momento anteriore alla formulazione del capo d’incolpazione e poi reiterato nel corso del procedimento, il contegno omissivo è idoneo ad integrare l’illecito disciplinare (vd. art. 24, II can.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VACCARO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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