La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni (che ha autonomia regolarmente ed è adeguatamente normato anche ai fini della piena attuazione del contraddittorio) è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n.241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 22 aprile 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 22 Aprile 2008
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