La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 03 Marzo 2009
0 Comment