Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Decisione CdO – Nullità.

La mancata audizione del professionista ed il mancato rispetto del termine minimo inderogabile di dieci giorni previsto dall’art. 45 r.d.l. n. 1578 del 1933 per la difesa dell’incolpato medesimo determina la nullità del provvedimento adottato. Invero, il suddetto termine “non minore di dieci giorni” assegnato al professionista costituisce presupposto minimo essenziale per giustificare l’applicazione delle sanzioni disciplinari, in quanto momento qualificante dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 17 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 05 Ottobre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 17 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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