Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 9 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 02 Novembre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Luglio 2007
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