Deve essere annullata la decisione del consiglio dell’ordine assunta pur non avendo raggiunto la prova certa dei fatti contestati e utilizzando, come unica prova, la testimonianza della parte offesa, peraltro non confermata o contraddetta dai fatti accertati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ORSONI), sentenza del 12 giugno 2003, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
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