La tendenziale incompetenza del C.N.F., che non può sindacare le decisioni delle istanze di ricusazione da parte dei Consigli territoriali, risulta temperata dalla impugnabilità della decisione che il giudice incompatibile compia ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione, restando così garantita la tutela processuale della parte che abbia proposta istanza di ricusazione.
Il Consiglio territoriale ha il potere di decidere sull’istanza di ricusazione laddove il relativo controllo sia limitato ad una delibazione sommaria di stampo ricognitivo sulla presenza dei meri presupposti formali di accoglibilità dichiarandone in difetto la palese inammissibilità, e non anche provvedendo con il rigetto dell’istanza fondato non su una siffatta sommaria delibazione in ordine ai requisiti formali ma su valutazioni di merito e non necessariamente condivisibili. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 5 agosto 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 28 Febbraio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 05 Agosto 2010
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