Avvocato – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Manifesta infondatezza – Decisione del C.O.A. – Procedura camerale – Legittimità.

Dinanzi alla ritenuta manifesta inammissibilità dell’istanza di ricusazione, deve ritenersi corretta la determinazione del C.O.A., cui certo spetta siffatto scrutinio, di istruire il procedimento disciplinare e di deciderlo nel merito, dovendo ritenersi legittima la decisione sull’istanza mediante procedura camerale “de plano”, senza la partecipazione delle parti, allorquando la stessa si presenti manifestamente inammissibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 24 luglio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. STEFENELLI), sentenza del 16 marzo 2010, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 16 Marzo 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 24 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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