Avvocato – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Competenza a deliberare – Effetti – Sospensione non automatica del procedimento in corso.

La proposizione dell’istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del procedimento in corso e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione poiché spetta sempre all’organo avanti al quale l’istanza viene proposta l’accertamento della esistenza e della ammissibilità della ricusazione stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 30 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 12 Ottobre 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 30 Maggio 1996
Giurisprudenza CNF

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