Deve essere annullata la decisione del C.d.O. basata su una insufficiente e contraddittoria motivazione. (Nella specie il C.d.O., pur avendo riconosciuta l’estraneità del professionista alle vicende oggetto del procedimento, lo aveva comunque condannato dichiarandolo responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 27 maggio 1997, N. 68)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 23 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 27 Maggio 1997
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