Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell’art. 38, co.3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all’interessato, prevista dal primo comma dell’art 47 R.D. n. 37/34. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Novembre 2004
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