Avvocato – Procedimento disciplinare – Inizio – Deliberazione di apertura.

Il procedimento disciplinare forense non prevede una fase anteriore a quella del formale inizio, che si ha con la deliberazione di apertura, ai sensi dell’art. 38, co.3, R.D.L. n. 1578/39, cui deve seguire la comunicazione all’interessato, prevista dal primo comma dell’art 47 R.D. n. 37/34. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 13 settembre 2006, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Settembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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