Posto che, ai sensi dell’art. 47 r.d. n. 37/1934, il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione con cui il Presidente del CdO comunica all’interessato ed al p.m. l’avvio del procedimento disciplinare, enunciando in tale comunicazione i fatti per i quali si procede disciplinarmente, deve ritenersi che eventuali atti, anche istruttori, non preceduti dalla comunicazione prevista dal citato art. 47, disposti dall’Organo disciplinare territoriale sono inidonei a radicare il procedimento disciplinare, rispondendo, piuttosto, alla finalità di accertare se il comportamento tenuto dal professionista possa astrattamente dar luogo a contestazione disciplinare, nel qual caso si dovrà provvedere alla comunicazione prevista dal ridetto art. 47 (nella specie, il CNF ha ritenuto che il CdO di Roma non avesse mai aperto alcun procedimento disciplinare a carico della ricorrente, essendosi soltanto limitato, tramite un consigliere a ciò delegato, a raccogliere le dichiarazioni spontanee rese dalla stesse. (Dichiara la competenza del C.d.O. di Ancona sul conflitto positivo di competenza sollevato con decisione C.d.O. di Roma, 23 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Maggio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Giugno 2005
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