Avvocato – Procedimento disciplinare – Inflizione della sanzione della sospensione – Sospensione cautelare presofferta – Natura – Computo ai fini della determinazione della sanzione – Illegittimità (l’orientamento costante è in senso contrario vedi tra le ultime: decisione C.N.F. n. 156/2004, in questa rivista n. 3/2005, numero di pubblicazione 126; decisione C.N.F. n. 128/2003, in questa rivista n. 4/2003, numero di pubblicazione 248).

Ai fini della corretta applicazione della sanzione disciplinare della sospensione non può essere computata la sospensione cautelare presofferta in quanto i due tipi di sospensione hanno natura eterogenea. La sospensione cautelare, infatti, non ha la natura di una sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale con il quale si vuole tutelare il decoro e la dignità della classe forense offuscate dalle accuse al professionista imputato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 6 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 14 Ottobre 2004 (estinzione) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 06 Marzo 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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