Avvocato – Procedimento disciplinare – Indipendenza dell’organo giudicante – Eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 38 l.p. – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 l.p. per preteso contrasto con l’articolo 25 della Costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense, la sua funzione disciplinare ha natura amministrativa e la sua regolamentazione non determina alcun contrasto con il principio costituzionalmente garantito dell’indipendenza della magistratura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 16 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 235

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 14 Ottobre 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Aprile 2003
Giurisprudenza CNF

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