Nella fase meramente eventuale delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato sono attività auspicabili ma non obbligatorie (e pertanto la mancata preventiva audizione non determina la nullità del procedimento disciplinare che venga successivamente iniziato). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 4 dicembre 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 20 Settembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 04 Dicembre 1997
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