Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del cliente – Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento e posta a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 9 giugno 2000, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 09 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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