È inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore, senza l’assistenza di un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata dal professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O. avente peraltro natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 13 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 247
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 09 Dicembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 13 Novembre 1993
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