Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il legale della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1°comma r.d. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, munito di regolare procura speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 23 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 220
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 23 Dicembre 1999
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