E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore che sia privo di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento e posta a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato, non avendo valore in tale grado del giudizio la procura rilasciata per il grado precedente del procedimento svolto davanti all’ordine territoriale, che ha natura amministrativa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 15 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 105
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 15 Luglio 2003
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