Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso per revocazione avverso sentenza C.N.F. – Ammissibilità – Termine di proposizione – Pendenza termine per il ricorso in Cassazione – Irrilevanza.

Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione. È pertanto ammissibile il ricorso per revocazione proposto al C.N.F., avverso una sua decisione disciplinare, nel termine ordinario di trenta giorni dalla notifica, a nulla rilevando l’eventuale pendenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione. (Nella specie è stato accolto il ricorso per la revocazione di una decisione del C.N.F. che aveva dichiarato tardiva l’impugnativa, che poi, invece, visti gli atti di parte, è risultata proposta nei termini). (Dichiara ammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F. 11 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 12 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Luglio 1997
abc, Giurisprudenza CNF

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