Non può essere accolta la richiesta di rinvio della udienza disciplinare, motivata da programmate ferie con la famiglia; le ferie, infatti, pur costituendo una legittima esigenza del professionista, sono oggetto della libera scelta dello stesso e non possono quindi costituire un impedimento assoluto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 1o dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 29 settembre 1998, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 10 Dicembre 1996 (sospensione)
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