Secondo il disposto dell’articolo 61 r.d. n. 37/1934, la facoltà di esibire documenti deve essere esercitata dal ricorrente nel termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento dell’avviso di deposito degli atti presso la segreteria del C.N.F.; il Consiglio nazionale forense per maggiormente garantire il diritto di difesa del ricorrente ha introdotto peraltro l’ulteriore prassi, indicandola nell’atto di citazione, di consentire il deposito di memorie e documenti fino a 10 giorni prima del fissato dibattimento: ogni deposito, oltre detti termini, deve considerarsi tardivo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Caddeo), sentenza del 11 luglio 1998, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 11 Luglio 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Luglio 1995
0 Comment