Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 I° comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale (in quanto cautelarmene sospeso) e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato cautelarmene sospeso, con decisione immediatamente esecutiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 27 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 23 Ottobre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 27 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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