Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 I° comma d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale (in quanto cautelarmene sospeso) e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato cautelarmene sospeso, con decisione immediatamente esecutiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 23 Ottobre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Luglio 1999
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment