Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso cautelarmente – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34) perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso cautelarmente e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 5 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 217

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 14 Luglio 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 05 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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