E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso a tempo indeterminato, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista era stato sospeso a tempo indeterminato per l’omesso invio del Mod. 5, relativo agli oneri previdenziali). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 10 ottobre 1997).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 10 Ottobre 1997 (sospensione)
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