Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso a tempo indeterminato per omesso invio del Mod. 5 – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso a tempo indeterminato, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista era stato sospeso a tempo indeterminato per l’omesso invio del Mod. 5, relativo agli oneri previdenziali). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 10 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 10 Ottobre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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