E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso a tempo indeterminato, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista era stato sospeso a tempo indeterminato per l’omesso invio del Mod. 5, relativo agli oneri previdenziali). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 2 luglio 2001, n. 132
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 02 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Maggio 2000 (sospensione)
0 Comment