Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo perché sospeso, cancellato o radiato con sanzione divenuta definitiva – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 aprile 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 197

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 13 Ottobre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Aprile 1999
Giurisprudenza CNF

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