Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo – Mancanza dello ius postulandi – Autentica della firma da parte di avvocato non abilitato all’esercizio davanti le giurisdizioni superiori – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (A nulla rilevando la semplice attestazione di autenticità della firma effettuata da un avvocato, peraltro non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 23 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 2 luglio 2001, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 02 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 23 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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