Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Partrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso cautelarmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex. art. 63, comma I d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto cautelarmente sospeso e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato cautelarmente sospeso, con decisione immediatamente esecutiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 16 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 marzo 2003, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 25 Marzo 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 16 Aprile 2002
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment