Nel procedimento davanti al C.N.F. la difesa può essere assunta dall’avvocato, soltanto se la nomina contiene tutte le indicazioni che dimostrino che l’incolpato aveva intenzione di conferire un mandato speciale di rappresentanza all’avvocato per proporre detto ricorso. Pertanto è inesistente la semplice nomina del difensore e consequenzialmente è inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore così nominato. (Nella specie è stata considerata irrilevante ai fini sananti l’eventualità che l’imputato avesse depositato personalmente il ricorso, non potendo il deposito essere considerato atto equivalente alla sottoscrizione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 11 luglio 1998, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Luglio 1998
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