Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, I comma r.d.l. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 dicembre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 251

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 17 Settembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Dicembre 2002
Giurisprudenza CNF

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