Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Mancanza dello jus postulandi – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 19 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 24 Dicembre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Ottobre 2001
Giurisprudenza CNF

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