Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 1o comma r.d. 37/1934, perche´ non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 20 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 09 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 20 Luglio 1999
Giurisprudenza CNF

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