Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 1o comma r.d. 37/1934, perche´ non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Civitavecchia, 15 settembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 09 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Civitavecchia, delibera del 15 Settembre 1999
Giurisprudenza CNF

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