Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 21 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 21 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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