È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 27 settembre 1999, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 27 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Giugno 1997
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