Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista cancellato dall’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 24 giugno 1999, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 Giugno 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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