Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista cancellato dall’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 23 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 16 giugno 1999, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 16 Giugno 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 23 Aprile 1998
Giurisprudenza CNF

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