Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ius postulandi – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 280

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 18 Dicembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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