È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 16 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 274
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 18 Dicembre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 05 Gennaio 2019
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