È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, I comma r.d.l. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ed accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. CADDEO), sentenza del 28 luglio 1999, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 28 Luglio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Giugno 1997
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