È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato, rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Ruggerini), sentenza del 2 giugno 1998, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 02 Giugno 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Aprile 1997
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