Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, 15, 17, 20 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 18 Maggio 1998
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