Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio l’asserita impossibilità di partecipare alla udienza da parte del difensore, per motivi di salute, ove nel fascicolo non vi sia traccia della nomina dello stesso a difensore e l’addotto motivo di salute non sia documentato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
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