Avvocato – Procedimento disciplinare – Illeciti disciplinari – Tassatività dell’elencazione – Non necessita – Questione di legittimità costituzionale ex art. 25 e 26 Cost. – Manifesta infondatezza.

In tema di norme disciplinari, come ribadito dalla Suprema corte, deve valere il principio secondo cui la predeterminazione e certezza dell’incolpazione è validamente affidata a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera. Infatti, l’articolo 38 l.p., che prevede come illeciti fatti non conformi alla dignità e al decoro, vertendo in materia di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, non si pone in contrasto con i precetti costituzionali di uguaglianza ed esercizio dell’azione giudiziale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment