Il Consiglio nazionale forense, quando pronuncia in materia disciplinare, è giudice speciale, istituito prima della Costituzione, e da questa conservato. Infatti, le norme concernenti la nomina dei componenti e il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare con riguardo alla indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi, nel rispetto dei principi costituzionali previsti negli articoli 25, 102, 104, 113 della Costituzione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 maggio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Maggio 2004
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