Avvocato – Procedimento disciplinare – Giurisdizione del C.N.F. – Giurisdizione speciale – Questione di legittimità costituzionale delle norme del procedimento rispetto agli articoli 25,102,104, 113 Cost. – Manifesta infondatezza.

Il Consiglio nazionale forense, quando pronuncia in materia disciplinare, è giudice speciale, istituito prima della Costituzione, e da questa conservato. Infatti, le norme concernenti la nomina dei componenti e il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, in particolare con riguardo alla indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi, nel rispetto dei principi costituzionali previsti negli articoli 25, 102, 104, 113 della Costituzione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 maggio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 10 novembre 2005, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 18 Maggio 2004
Giurisprudenza CNF

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